La Normativa dell'Agriturismo







CALABRIA

legge regionale 7 settembre 1988, N. 22 "Promozione e sviluppo dell'agriturismo in Calabria".


Articolo 1 - Finalità

  1. La Regione Calabria, nel quadro e per le finalità della legge 5 dicembre 1985 n. 730 e in armonia coi propri strumenti di programmazione, disciplina e promuove l'agriturismo allo scopo di favorire la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali, il riequilibrio territoriale e il miglioramento delle condizioni di vita attraverso l'integrazione dei redditi agricoli, la valorizzazione delle risorse produttive tipiche, del patrimonio ambientale, paesaggistico, urbanistico rurale e culturale propri della Regione.


Articolo 2 - Definizione di attività agrituristiche

  1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente quelle di ricezione ed ospitalità esercita1te dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, singoli od associati e dai loro familiari, di cui all'art. 230 bis del Codice Civile, utilizzando la propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto al le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali

  2. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nell'osservanza delle norme di cui alla presente legge, non costituisce variazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

  3. Rientrano tra le attività agrituristiche: - dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; - somministrare, per la consumazione sul posto, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e/o tipici della zona in cui l'azienda ricade, ivi compresi quelli di carattere alcolico e superalcolico; - organizzare attività ricreative, divulgative e culturali nell'ambito della azienda.

  4. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.


Articolo 3 - Utilizzazione di locali per attività agrituristiche

  1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nella abitazione dell'imprenditore agricolo o della famiglia coltivatrice ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.


Articolo 4 - Requisiti tecnici e igienico-sanitari delle strutture destinate ad attività agrituristiche

  1. Gli alloggi destinati alle attività agrituristiche devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste dal regolamento edilizio comunale per i locali di abitazione

  2. Gli spazi aperti destinati a sosta di campeggiatori dovranno disporre di servizi igienici accessibili anche di notte in misura di almeno uno ogni 10 ospiti.

  3. La produzione, la preparazione,il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni e integrazioni.


Articolo 5 - Elenco regionale commissione regionale

  1. È istituito l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche. Tale elenco è suddiviso in sezioni provinciali, è tenuto dall'Assessorato regionale alla Agricoltura ed in copia autentica dalle Province e dalle Comunità montane. Il certificato d'iscrizione all'elenco è rilasciato dagli enti delegati di cui al successivo articolo 15.

  2. L'iscrizione nell'elenco è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio delle attività agrituristiche.

  3. L'iscrizione nell'elenco è negata, tranne che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

    1. che abbiano riportato nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 515 e 517 del Codice Penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
    2. che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

  4. Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'art. 606 del Codice di procedura pena le e l'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

  5. Il diniego motivato dall'iscrizione deve essere comunque comunicato al richiedente.

  6. L'elenco di cui al presente art. è tenuto dalla Commissione regionale nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale e istituita presso la sede dell'Assessorato regionale alla Agricoltura.

  7. La Commissione è così composta:

    • dagli Assessori regionali all'Agricoltura e al Turismo o dai loro delegati;
    • da 3 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
    • da 3 rappresentanti delle associazioni agrituristiche operanti nella Regione;
    • da un dirigente dell'Assessorato regionale all'Urbanistica;
    • da un dirigente dell'Assessorato regionale all'Ambiente, laddove la materia non entri a far parte di altro Assessorato già rappresentato; da un rappresentante di ciascuna del le 3 organizzazioni agrituristiche regionali, emanazione delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

  8. Presiede la Commissione l'Assessore all'Agricoltura o un suo delegato.

  9. Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente regionale per l'agriturismo.

  10. Le attività tecnico-burocratiche conseguenti ai lavori della Commissione sono svolte dagli uffici competenti del la Giunta regionale.

  11. Ai componenti della Commissione estranei all'amministrazione regionale si applica il trattamento economico previsto dalla legge regionale n. 12 del 19 novembre 1982.


Articolo 6 - Disciplina amministrativa e autorizzazione comunale

  1. I soggetti di cui all'art. 2, I comma che intendono esercitare attività agrituristiche, devono presentare al Comune nel cui territorio ha sede l'immobile interessato, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione del le caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da utilizzare per uso agrituristico, delle capacità ricettive, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che s'intende praticare nell'anno in corso.

  2. Le informazioni di cui al precedente comma possono essere contenute anche in separata relazione illustrativa allegata alla domanda.

  3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

    • idonea certificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del Testo Unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e all'art.5 della legge 9 febbraio 1963 n. 59;
    • copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che eserciteranno l'attività;
    • certificato d'iscrizione nell'elenco di cui al I comma, art. 5 della presente legge;
    • l'autorizzazione del proprietario se la richiesta viene avanzata dall'affittuario del fondo e/o degli edifici.

  4. Entro 90 giorni dalla data di presentazione il Sindaco esamina le domande ed emette pronuncia di accoglimento o meno.

  5. Scaduti i 90 giorni senza che ci sia stata alcuna pronuncia, la domanda si deve intendere accolta.

  6. Entro 30 giorni dall'accoglimento del la domanda o dalla scadenza del termine senza pronuncia, il Sindaco rilascia la autorizzazione che abilita allo svolgimento dell'attività agrituristica stabilendone limiti e modalità

  7. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

  8. Ai sensi del IV e V comma dell'art.19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il provvedimento di autorizzazione allo esercizio dell'attività agrituristica è adottato previa comunicazione al Prefetto e deve essere sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta dello stesso. Il diniego del provvedimento è efficace solo se il Prefetto esprime parere conforme.

  9. Non si applicano all'esercizio dello agriturismo le norme di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111, per la disciplina degli affittacamere.

  10. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune invia alla Regione e agli Enti delegati un elenco aggiornato degli operatori agrituristici autorizzati con la localizzazione delle aziende e con l'indicazione delle singole iniziative.


Articolo 7 - Obblighi amministrativi

  1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i soggetti abilitati allo svolgimento di attività agrituristiche devono dichiarare al Comune le tariffe che intendono praticare nell'anno successivo riferendole ai diversi servizi di accoglienza previsti (alloggio, mezza pensione, pensione completa, sosta campeggiatori, ecc.

  2. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agrituristiche ha i seguenti obblighi:

    • esporre al pubblico l'autorizzazione di cui al precedente art. 6;
    • rispettare i limiti e le modalità agrituristiche indicate nell'autorizzazione stessa e le tariffe determinate ai sensi del I comma del presente articolo;
    • esporre la dichiarazione delle tariffe, convalidata dal Comune, in luogo ben visibile e comunque in ogni alloggio e all'ingresso dell'area riservata ai campeggiatori;
    • tenere un registro contenente le generalità delle persone alloggiate;
    • l'elenco di tali tariffe deve essere comunicato alle Province, alle Comunità montane ed alla Regione.


Articolo 8 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

  1. L'autorizzazione di cui all'art. 6 della presente legge è sospesa dal Sindaco con provvedimento motivato per un periodo compreso tra 10 e 30 giorni per violazione agli obblighi di cui all'art 7 della presente legge nonché per sopravvenuta temporanea mancanza dei requisiti igienico-sanitarie e di pubblica sicurezza nell'esercizio degli alloggi agrituristici, salvo che la trasgressione non costituisca più grave reato.

  2. Il rilascio e la revoca dell'autorizzazione sono comunicati dal Sindaco alla Commissione regionale per l'agriturismo presso l'Assessorato regionale alla Agricoltura e alla Prefettura perché provvedano alla revisione degli elenchi in loro possesso.


Articolo 9 - Indagine territoriale

  1. Al fine di conoscere le potenzialità di sviluppo agrituristico nel territorio regionale e di programmare in funzione delle potenzialità le risorse, la Regione attua tramite gli enti delegati un'indagine specifica in collaborazione con le Organizzazioni Professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti a livello regionale ed avvalendosi della collaborazione degli enti specializzati nel settore agrituristico.


Articolo 10 - Programma agrituristico regionale

  1. La Regione, per l'assolvimento dei fini di cui all'art. 10 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, predispone un programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.

  2. Il programma è redatto sulla base delle proposte degli enti delegati sentite le autorità di amministrazione e gestione delle riserve e dei parchi naturali, le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella regione e le organizzazioni professionali di categoria.

  3. Il programma può altresì tenere conto delle aziende che si caratterizzano per la valorizzazione dei prodotti tipici e applicano tecniche agronomiche tese alla salvaguardia dell'ambiente.

  4. Il programma stabilisce gli obiettivi da raggiungere, individua le zone di prevalente interesse agrituristico e gli eventuali parametri di recettività indica gli itinerari agrituristici atti validi, fissa gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative di cui all'art. 13 della presente legge e definisce i parametri per gli incentivi agli imprenditori agricoli di cui allo art. 13 della presente legge.

  5. Il programma ha durata triennale ed è approvato dal Consiglio regionale.


Articolo 11 - Programma annuale di intervento

  1. Il programma annuale d'intervento è approvato dal Consiglio regionale unitamente al bilancio annuale di previsione sulla base dei piani annuali territoriali definiti ed approvati dagli enti delegati.

  2. Gli enti delegati provvedono alla definizione ed approvazione dei piani annuali territoriali d'intervento e li trasmettono entro il 30 settembre di ciascun anno all'Assessorato regionale all'Agricoltura.

  3. Il programma annuale d'intervento contiene:

    1. la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole, produttive delle zone interessate con particolare riguardo al patrimonio artistico e storico;
      • la perimentazione delle zone d'intervento;
    2. le iniziative agrituristiche in atto
      • l'indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristiche;
      • le proposte d'intervento da realizzare;
      • le iniziative di cui all'art. 12 del la presente legge;
      • il riparto dei fondi da attribuire agli enti delegati.

  4. I programmi triennali ed annuali vengono comunicati al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e al Ministero del Turismo e dello Spettacolo.


Articolo 12 - Promozione dell'offerta agrituristica

  1. La Regione e gli enti delegati assumono iniziative promozionali per la formazione dell'offerta agrituristica in collaborazione con le Organizzazioni Professionali agricole e le associazioni nazionali agrituristiche operanti nel territorio.

  2. Sono ammesse a finanziamento:

    • manifestazioni, convegni ed iniziative similari miranti a sensibilizzare lo ambiente agricolo all'attività agrituristica;
    • iniziative di diffusione della conoscenza dell'agriturismo nelle scuole, nel mondo del lavoro;
    • pubblicazioni divulgative delle iniziative agrituristiche in atto, delle relative caratteristiche e delle tariffe praticate;
    • attività di studio e di ricerca sul l'agriturismo ed opportune iniziative di formazione professionale;
    • pubblicazioni, con illustrazioni degli itinerari agrituristici previsti nel programma agrituristico regionale.


Articolo 13 - Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all'agriturismo

  1. Gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini di attività agrituristiche devono essere conformi alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici.

  2. Le opere di restauro devono essere eseguite nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle zone interessate.

  3. Gli incentivi di cui al comma precedente sono concessi per le seguenti iniziative:

    1. restauro, ristrutturazione, ripristino, adeguamento interno di edifici rurali da destinare ad alloggi agrituristici e relativi servizi;
    2. arredo degli alloggi di cui al punto precedente;
    3. adattamento di spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori, senza mutamento della destinazione agri cola dei terreni;
    4. installazione nei fabbricati aziendali o sociali di strutture per la conservazione, per la vendita al dettaglio o per il consumo di prodotti agricoli;
    5. allestimento di piccoli impianti per attività ricreative e culturali.

  4. Possono altresì essere ammessi al finanziamento: ampliamenti dei fabbricati aziendali limitati ai servizi strettamente necessari allo svolgimento della attività agrituristica e nel rispetto degli indici stabiliti dalle vigenti norme urbanistiche.

  5. L'erogazione del contributo potrà avvenire in una o due soluzioni, dietro presentazione di relazione su quanto realizzato e rendiconto documentato del le spese sostenute.

  6. Nella concessione dei contributi costituiscono motivi di priorità nell'or dine:

    1. la collocazione dell'azienda in una delle zone di maggiore interesse agrituristico;
    2. l'appartenenza dell'imprenditore al la categoria dei coltivatori diretti;
    3. l'essere imprenditore agricolo a titolo principale.


Articolo 14 - Erogazione dei contributi

  1. Per poter accedere ai contributi di cui all'art. 13 della presente legge i soggetti interessati devono presentare entro il 31 marzo di ciascun anno domanda agli enti delegati di cui allo art. 15 della presente legge.

  2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

    1. certificato d'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 primo comma della presente legge;
    2. una relazione tecnico-economica che evidenzi, tra l'altro l'interdipendenza e la complementarietà delle attività agrituristiche con l'esercizio della agricoltura;
    3. relazione dettagliata delle opere e delle spese che s'intendono realizzare e delle attrezzature ed arredi che si intendono installare;
    4. progetto edilizio e relativa concessione relativamente alle opere di cui alla lett. "c" del presente art..

  3. I contributi per le opere di cui allo art. 13, sono concessi nella misura seguente:

    1. per quanto attiene alle strutture e ai servizi aziendali:
      • in conto capitale, fino ad un massimo del 75% della spesa ritenuta ammissi bile nelle aree di collina e di montagna, del 60% della spesa per le aree non collinari e montane;
    2. per quanto attiene agli arredi:
      • in conto capitale del 50% delle spese ammissibili.

  4. Le opere e gli allestimenti finanziari ai sensi della presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione a decorrere dalla data di concessione del contributo per la durata di anni 10.

  5. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge decadono dai benefici concessi o erogati qualora perdano i requisiti richiesti per l'esercizio delle attività agrituristiche.

  6. In caso di decadenza dei benefici, la Giunta regionale previo parere della Commissione di cui all'art. 5 revoca i contributi concessi e dispone il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali e delle eventuali spese di recupero.


Articolo 15 - Deleghe di funzioni amministrative

  1. Sono attribuite alle Comunità montane e per il restante territorio alle Province, le funzioni e le competenze amministrative non espressamente attribuite dalla presente legge alla Regione ed ai Comuni.

  2. In particolare sono delegati agli enti di cui al precedente comma i seguenti compiti:

    • l'approvazione delle iniziative da ammettere al contributo finanziario di cui agli artt. 13 e 14 della presente legge;
    • la predisposizione dei piani annuali territoriali di cui all'art. 11, II com ma della presente legge;
    • il controllo e la verifica delle procedure di attuazione dei progetti, delle attività e della destinazione delle strutture.


Articolo 16 - Norme di rinvio

  1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le vigenti disposizioni nazionali in materia.


Articolo 17 - Norme transitorie

  1. In sede di prima applicazione della presente legge la Regione predispone il programma regionale agrituristico di cui all'art. 11 entro 12 mesi della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

  2. Nelle more dell'approvazione del programma di cui al precedente comma per l'esercizio 1988 le Comunità montane e le Province predispongono i relativi piani annuali territoriali di cui allo art. 12 II comma della presente legge sulla base degli indirizzi e dei criteri che saranno emanati dalla Giunta regionale, Assessorato all'Agricoltura, sentite le organizzazioni professionali agricole e le associazioni agrituristiche operanti sul territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.


Articolo 18 - Norma finanziaria

  1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1988 in lire 1.400.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 7001202 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la approvazione del bilancio recante spese per investimenti attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 4)" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988, che viene ridotto di pari importo.

  2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del cap. 5231203 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1988 con la denominazione "Spese per la promozione e lo sviluppo dell'agriturismo in Calabria" e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 1.400.000.000.

  3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1989 la corrispondente spesa cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanzia ria che l'accompagna.

  4. All'onere derivante dall'art. 5 della presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 1013101 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1988, e al corrispondente capitolo per gli anni successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.







EMILIA ROMAGNA

L.R. N° 8 del 11/03/1987


Articolo 1 - Obiettivi della legge

  1. La Regione Emilia - Romagna, in armonia con la Legge 5 dicembre 1985, n. 730, concernente Disciplina dell'agriturismo, promuove ed incentiva lo sviluppo delle attività agrituristiche al fine di favorire:

    1. la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali;
    2. il recupero del patrimonio rurale naturale e edilizio ai fini turistici;
    3. a conservazione e la tutela dell'ambiente;
    4. la valorizzazione dei prodotti tipi del mondo rurale;
    5. lo sviluppo del turismo sociale e giovanile nelle zone rurali;
    6. i rapporti tra la città' e la campagna.

  2. Per la realizzazione di tali obiettivi la Regione Emilia - Romagna:

    1. sostiene iniziative volte alla formazione professionale degli operatori agrituristici;
    2. favorisce la promozione dell'offerta agrituristica;
    3. concede contributi agli imprenditori agricoli che intendono svolgere attività agrituristiche;
    4. finanzia interventi straordinari volti al recupero ed al consolidamento di zone di particolare interesse agrituristico.


Articolo 2 - Promozione dell'offerta agrituristica

  1. La Regione incentiva e coordina i progetti di promozione dell'offerta agrituristica elaborati dalle associazioni e dalle organizzazioni agrituristiche operanti a livello regionale.

  2. La Regione, sentito le Province, il Circondario di Rimini e le Comunità montane, approva un programma regionale di promozione dell'offerta agrituristica.

  3. La Regione concede contributi fino ad un massimo dell'80% della spesa ammissibile per le iniziative di carattere generale previste nel programma regionale contributi fino ad un massimo del 40% della spesa ammissibile per le altre iniziative inserite nel programma stesso.


Articolo 3 - Programma agrituristico regionale

  1. La Regione, per l'assolvimento dei fini di cui all'art. 10 della Legge 5 dicembre 1985, n. 730, redige un programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.

  2. Il programma può altresì tenere conto delle aziende che si caratterizzano per la valorizzazione dei prodotti tipici e applicano tecniche agronomiche tese alla salvaguardia dell'ambiente.

  3. Il programma stabilisce gli obiettivi da raggiungere, individua le zone di prevalente interesse agrituristico e fissa gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative.

  4. Il programma è approvato dal Consiglio regionale con le modalità e le procedure previste dall'art. 10 della Legge 5 dicembre 1985, n. 730.


Articolo 4 - Formazione professionale

  1. L'assessorato regionale preposto alla formazione professionale, sentiti gli assessori preposti all'agricoltura, al turismo ed all'ambiente, promuove e coordina iniziative formative rivolte agli operatori agrituristici; tali interventi vengono programmati dalle Amministrazioni provinciali e dal Circondario di Rimini in relazione al fabbisogno emergente a livello locale e sono inseriti nell'ambito dei piani provinciali di formazione professionale.

  2. Dette iniziative verranno gestite dagli Enti o dagli Organismi di formazione professionale operanti a livello provinciale nonché dai Centri pubblici di formazione professionale o dalle Comunità montane, in collaborazione con le organizzazioni agrituristiche operanti nella regione e con le organizzazioni professionali agricole, cooperative e
    sindacali.


Articolo 5 - Disciplina amministrativa

  1. Secondo le indicazioni dell'art. 7 della Legge 5 dicembre 1985, n. 730, i soggetti che intendono svolgere attività agrituristiche devono presentare al Comune ove è sita l'azienda apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, delle capacità ricettive, dei periodi esercizio di attività, delle tariffe che si intendonopraticare nell'anno in corso.

  2. La domanda deve essere corredata da:

    1. idonea documentazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 e all'art. 92 del TU delle leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, e all'art. 5 della Legge 9 febbraio 1963, n. 59;
    2. copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che eserciteranno l'attività;
    3. parere favorevole della competente autorità sanitaria relativo ai locali da utilizzare per l'attività;
    4. certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 9.

  3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge l'utilizzo, nelle insegne, nel materiale illustrativo e pubblicitario ed in ogni altra forma di comunicazione al pubblico, delle espressioni “esercizio agrituristico”, “operatore agrituristico”, “locale agrituristico”, “agritur” e “turismo verde” .è riservato a coloro ai quali sia stata rilasciata l'autorizzazione prevista dalla presente legge e alle
    rispettive organizzazioni.


Articolo 6 - Autorizzazione comunale

  1. Il Sindaco provvede sulle domande di cui all'art. 5 entro 90 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine senza riscontro, la domanda si intende accolta.

  2. In caso di accoglimento della domanda, anche in virtù della scadenza senza pronuncia del termine di 90 giorni, il Sindaco rilascia una autorizzazione che abilita allo svolgimento delle attività nel rispetto die limiti delle modalità stabilite con l'autorizzazione stessa.

  3. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

  4. Al provvedimento di autorizzazione si applicano il quarto comma e quinto comma dell'art. 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Non si applicano le disposizioni di cui alla Legge 16 giugno 1939, n. 1111.


Articolo 7 - Obblighi amministrativi

  1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agrituristiche ha l'obbligo di:

    1. esporre al pubblico l'autorizzazione di cui all'art. 6;
    2. rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa, nonché le tariffe determinate ai sensi dell'art. 10;
    3. tenere un registro contenente le generalitàdelle persone alloggiate, comunicandone l'arrivo e la partenza alla locale autorità di pubblica sicurezza mediante la consegna di appositi modelli che saranno concordati con le stesse autorità.


Articolo 8 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione.

  1. L'autorizzazione e' sospesa dal Sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di giorni 10 per violazione dell'obbligo di cui alla lett. a) dell'art. 7 e per un periodo massimo di giorni 30 per violazione degli obblighi di cui alla lett. b) e alla lett. c) dello stesso art. 7.

  2. L'autorizzazione e' definitivamente revocata dal Sindaco qualora si accerti che l'interessato:

    1. non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione per l'inizio dell'attività stessa, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno;
    2. abbia perduto i requisiti di cui al primo comma dell'art. 2 ed all'art. 6 della Legge 5 dicembre 1985, n 730;
    3. abbia subito nel corso dell'anno solare più sospensioni, di cui al primo comma, per complessivi 90 giorni.

  3. La revoca deve essere comunicata tempestivamente alla Commissione regionale di cui all'art. 9.


Articolo 9 - Elenco e Commissione regionale

  1. Presso la Regione e' istituito un elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche.

  2. L'elenco e' tenuto da una Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, che e' cosi' formata:

    1. dagli assessori regionali all'agricoltura, al turismo, all'urbanistica e all'ambiente, o dai loro delegati;
    2. da 3 rappresentanti delle associazioni agrituristiche operanti nella regione;
    3. da 3 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
    4. da 1 rappresentante delle organizzazioni cooperative.

  3. Presiede la Commissione l'assessore regionale all'agricoltura o un suo delegato.

  4. La Commissione resta in carica sino al termine del mandato del Consiglio regionale.

  5. L'iscrizione in detto elenco, che rappresenta condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche, e' negata a coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 6 della Legge 5 dicembre 1985, n. 730. Per l'ottenimento dell'iscrizione nell'elenco dovrà essere rivolta domanda alla Regione Emilia - Romagna - Commissione per l'agriturismo.


Articolo 10 - Determinazione delle tariffe

  1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno gli interessati devono presentare al Comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l'anno in corso.

  2. L'elenco di tali tariffe deve essere comunicato alle rispettive Province, al Circondario di Rimini, alle Comunità montane e alla Regione.

  3. Se dopo il primo anno di esercizio gli interessati non presentano le dichiarazioni di cui al primo comma, si intendono confermate le tariffe comunicate per l'anno precedente.


Articolo 11 - Definizione delle strutture ricettive agrituristiche e loro utilizzazione

  1. Sono considerate strutture agrituristiche:

    1. le camere ammobiliate facenti parte degli edifici insistenti sul fondo per una capacità ricettiva complessiva fino ad un massimo di otto posti - letto;
    2. le camere ammobiliate, per una capacità ricettiva complessiva fino ad un massimo di otto posti - letto, facenti parte degli edifici esistenti nei borghi o nei centri abitati destinati ad abitazione dell'imprenditore agricolo che svolge la sua attività in un fondo privo di fabbricati sino nel medesimo comune o in un comune limitrofo, limitatamente ai Comuni per i quali detta facoltà e' esplicitamente prevista nei programmi di cui all'art. 3;
    3. le piazzole per i campeggiatori fino ad un massimo di cinque;
    4. i locali comuni di soggiorno e di ricreazione;
    5. le zone alberate e le radure destinate ad attività di tempo libero;
    6. le attrezzature ricreative.

  2. lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto della Legge 5 dicembre 1985, n. 730, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

  3. L'ospitalità e' stagionale quando non superi un periodo massimo di mesi 6. Tale periodo può essere suddiviso in più periodi durante l'anno solare. La durata dell'ospitalità e l'eventuale suddivisione in periodi vanno indicate nella domanda di iscrizione all'elenco regionale e nella richiesta al Sindaco di autorizzazione allo svolgimento delle attività. Il numero dei posti - letto e delle piazzole da campeggio di cui alle lettere a) e c) del primo comma puo' essere elevato fino al raddoppio (posti - letto 16, piazzole 10) su autorizzazione del Sindaco del Comune interessato, quando l'azienda agricola e' costituita da più fondi rustici attrezzati.


Articolo 12

  1. Interventi per il recupero del patrimonio edilizio ai fini dell'esercizio delle attività agrituristiche sono definiti alla lettera b) dell'art. 31 della Legge 5 dicembre 1978, n 457, e devono comunque essere conformi alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici.

  2. I restauri devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.


Articolo 13 - Requisiti igienico - sanitari

  1. Per quanto attiene i requisiti igienico - sanitari degli edifici destinati alla ricettività agrituristica e degli spazi aperti destinati ai campeggiatori, nonché la produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande, si richiamano le disposizioni legislative ed i regolamenti vigenti in materia.


Articolo 14 - Incentivi agli imprenditori agricoli e alle iniziative collegate con l'agriturismo

  1. Per gli interventi di recupero edilizio di cui al programma agrituristico regionale previsto all'art. 3, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammessa nelle zone di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/ 268/ CEE del 28 aprile 1975 e nelle zone collinari delimitate dalla Regione ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984. Nelle altre zone possono essere concessi contributi sino al 40% della spesa ammessa. In alternativa possono essere concessi contributi in conto interessi sui mutui di miglioramento fondiario della durata massima di anni 10, pari alla differenza fra le rate di ammortamento calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito e le rate di ammortamento calcolate ai tassi agevolati determinati secondo le modalità di cui all'art. 43 della LR 20 aprile 1979, n. 10.

  2. Possono inoltre essere concessi contributi in conto capitale per l'arredamento di ogni vano utile e per un massimo di quattro, nelle misure stabilite dal primo comma e comunque per un importo non superiore a Lire 700.000 a vano.

  3. Per la sistemazione degli spazi aperti destinati alla sosta dei capeggiatori, potranno essere concessi contributi in canto capitale nelle misure stabilite dal primo comma.

  4. Il programma di cui all'art. 3 individua le iniziative che favoriscono l'agriturismo e gli interventi straordinari volti al recupero ed al consolidamento di zone di particolare interesse agrituristico e che potranno essere ammesse a contributo nelle misure stabilite dal primo comma.


Articolo 15 - Vincoli di gestione e di destinazione - Revoca del contributo

  1. Il soggetto che ha beneficiato dei contributi regionali ha l'obbligo dell'esercizio dell'attività agrituristica e dell'utilizzo a tale scopo degli ambienti ristrutturati, i quali pertanto sono vincolati all'uso agrituristico per un periodo di 10 anni.

  2. I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare un atto unilaterale d'obbligo nel quale si impegnano, per se' e per gli aventi causa, al mantenimento della destinazione degli immobili e degli allestimenti vincolati. Qualora, dopo almeno 5 anni di esercizio dell'attività agrituristica, si accerti l'impossibilità o la non convenienza al mantenimento della suddetta destinazione, si procederà alla revoca del contributo e al conseguente recupero della somma erogata, proporzionalmente ridotta in base al periodo di effettivo mantenimento della destinazione vincolata.

  3. Gli enti delegati di cui all'art. 16 disporranno la revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente erogate:

    1. quando l'iniziativa non viene portata a termine nel periodo indicato nell'atto di concessione, salvo proroga motivata;
    2. qualora venga mutata la destinazione dell'immobile prima che sia trascorso il periodo di 10 anni previsto al primo comma.


Articolo 16 - Deleghe di funzioni amministrative

  1. Le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui all'art. 14, sono delegate alle Comunità montane, al Comitato circondariale di Rimini e, per il restante territorio, alle Province nel rispetto delle disposizioni di cui alla LR 27 agosto 1983, n. 34.


Articolo 17 - Norma finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dalla presente legge si farà fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1987 e successivi, la cui copertura sarà assicurata nell'ambito delle entrate previste dal bilancio stesso.








TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1994, n. 76 "Disciplina delle attività agrituristiche".

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE


Articolo 1 - Finalità.

  1. La Regione Toscana, secondo i principi contenuti nella Legge 5 dicembre 1985, n. 730, sostiene l'agricoltura anche mediante la disciplina di idonee forme di turismo nelle campagne (agriturismo) volte:

    1. a favorire lo sviluppo agricolo e forestale ed il riequilibrio del territorio;
    2. ad agevolare la permanenza dei prodotti agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita;
    3. al miglior utilizzo del patrimonio rurale naturale ed edilizio;
    4. a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente e a valorizzare i prodotti tipici;
    5. a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale;
    6. a sviluppare il turismo sociale e giovanile;
    7. a favorire i rapporti tra città e campagna.


Articolo 2 - Definizione delle attività agrituristiche

  1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente quelle di ricezione e di ospitalità, esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 4, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devonorimanere principali secondo quanto disposto dall'art. 5.

  2. Rientrano tra queste attività, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 6:

    1. dare stagionalmente alloggio, per soggiorno, in appositi locali aziendali a cio' adibiti;
    2. ospitare stagionalmente in spazi aperti turisti campeggiatori dotati di tende o altro mezzo di soggiorno autonomo;
    3. organizzare a favore degli ospiti attività didattiche, culturali e ricreative nell'ambito dell'azienda, purche' tipiche dell'ambiente rurale, ed in connessione con le attività agricole aziendali;
    4. somministrare agli ospiti aziendali per la consumazione sul posto, pasti, alimenti e bevande ivi comprese quelle a carattere alcoolico e superalcoolico, nei limiti e con le modalità della normativa vigente in materia, costituiti prevalentemente da prodotti dell'azienda o comunque da prodotti tipici regionali. Sono altresi' consentiti la degustazione e l'assaggio dei prodotti aziendali.


Articolo 3 - Denominazione delle attività agrituristiche

  1. I termini "agriturismo", "agrituristico" e similari sonoriservati esclusivamente alle attività agrituristiche svolte ai sensi della presente legge.

TITOLO II
ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE


Articolo 4 - Soggetti legittimati all'esercizio dell'agriturismo

  1. L'esercizio dell'agriturismo e' riservato agli imprenditori agricoli singoli e associati di cui all'art. 2135 del Codice Civile, ed ai loro familiari di cui all'art. 230 bis del Codice Civile.

  2. Gli imprenditori agricoli di cui al primo comma possono associarsi nelle forme previste dalla legge, al fine dello svolgimento in comune delle attività di cui all'art. 2, secondo comma, fatto salvo il rapporto di connessione e complementarietà di tali attività con le aziende stesse. Per le attività di cui ai punti a) e b), comma 2 dell'art. 2, per ogni soggetto associato valgono i limiti di ricettività previsti al successivo art. 6.

  3. Ove uno stesso soggetto gestisca più aziende agricole, ogni azienda costituisce una entità autonoma.


Articolo 5 - Connessione e complementarietà dell'attività agrituristica. Principalità dell'attività agricola

  1. L'esercizio dell'agriturismo presuppone il rapporto di connessione e complementarietà tra l'attività agricola e quella agrituristica, che si realizza allorche' l'azienda agricola, in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti praticati, agli spazi disponibili negli edifici in essa ricompresi, al numero degli addetti e al grado del loro impegno agricolo, sia idonea allo svolgimento nel rispetto delle disposizioni della presente legge, anche dell'attività agrituristica.

  2. Il carattere di principalità delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame rispetto all'attività agrituristica si intende realizzato quando il valore delle entrate di quest'ultima, al netto della eventuale intermediazione della agenzia, sia inferiore a quello della produzione lorda vendibile agricola ed il tempo-lavoro impiegato nella attività agricola sia superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.

  3. Il rapporto di principalità si intende presunto nel caso di aziende la cui attività di agriturismo sia limitata alla ricezione e ospitalità di non più di 6 persone in alloggi.

  4. La sussistenza delle condizioni di cui al primo e secondo comma viene dimostrata mediante la presentazione di una specifica relazione sull'attività agrituristica prevista per il triennio successivo. Qualora le imprese intendano accedere ai finanziamenti pubblici, tale relazione e' sostituita dal piano agricolo aziendale, con validità triennale, presentato dalle imprese ai sensi delle leggi vigenti.

  5. Dal piano e dalla relazione deve comunque risultare:

    1. l'ordinamento colturale e gli indirizzi produttivi attuati nel triennio precedente alla stesura del piano o della relazione e quelli previsti con gli interventi programmatici;
    2. la consistenza delle strutture edilizie presenti sul fondo, sia a carattere abitativo che annessi rustici, con l'indicazione della loro utilizzazione: quelle utilizzate per le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame, quelle destinate o destinabili all'attività agrituristica ed eventualmente altre strutture edilizie non utilizzate per l'attività agricola;
    3. la previsione della produzione lorda vendibile agricola, ivi compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e delle entrate ottenibili con l'attività agrituristica nelle sue varie articolazioni di cui all'art. 6;
    4. l'indicazione delle unità lavorative e del monte complessivo annuo di giornate-lavoro utilizzabili per l'attività agricola e per quella agrituristica.

  6. L'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e' effettuato dall'Ente Delegato, ai sensi dell'art. 20/bis della Legge Regionale 1 agosto 1981, n. 63, per l'esame dei piani agricoli aziendali. Tale accertamento avviene sulla base delle attività previste dal piano o dalla relazione. L'accertamento delle entrate dell'attività agrituristica avviene sulla base dei prezzi praticati, dichiarati ai sensi dell'art. 15 della presente legge, e del numero di presenze presuntivamente determinabili in sede di inizio della attività e sulla base delle presenze registrare in sede di rinnovo della autorizzazione medesima.


Articolo 6 - Criteri e modalità d'esercizio delle attività agrituristiche

  1. L'attività di ricezione e ospitalità e' consentita nel rispetto dei seguenti criteri e limiti:

    1. la ricezione in camere o in unità abitative indipendenti, che risultino destinabili all'attività agrituristica secondo la disciplina di cui al successivo art. 9, e' consentita fino ad un limite massimo di 30 posti letto. Tale limite puo' essere aumentato utilizzando unità abitative indipendenti, per il recupero di edifici di valore storico, culturale e ambientale, anche con particolare riferimento a quelli già individuati negli elenchi di cui all'art. 1 della LR 19 febbraio 1979, n. 10, ed all'art. 7 della LR 21 maggio 1980, n. 59, nonche' di nuclei classificati zone "A" non urbane ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. Il superamento dei limiti di ospitalità e' consentito esclusivamente nelle aree individuate dai Comuni con le apposite varianti agli strumenti urbanistici di cui al successivo art. 8, secondo comma;
    2. l'ospitalità in spazi aperti e' consentita nelle zone montane e svantaggiate di cui alla Dir. CEE 28 aprile 1975, n. 268, in aziende di estensione non inferiore a 2 ettari contigui di superficie agricola utilizzata (SAU) con i limiti di 12 ospiti, 6 tende o altro mezzo di soggiorno autonomo e 3 ospiti per ettaro di superficie agricola aziendale. Nell'ambito delle aree diverse da quelle di cui sopra l'ospitalità in spazi aperti e' consentita solo in zone individuate dai Comuni;
    3. le attività didattiche, culturali e ricreative autorizzate sono organizzate sulla base di specifici e dettagliati programmi proposti dall'imprenditore agricolo nella relazione o nel piano di cui all'art. 5; con riferimento alle sole attività didattiche l'utilizzo pieno delle strutture ai fini del pernottamento non potrà superare un periodo complessivo di 45 giorni distribuiti nell'arco dell'anno;
    4. la somministrazione di pasti, alimenti e bevande e' consentita esclusivamente agli ospiti che fruiscono della ricezione e ospitalità di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Le Province, sentito il parere dei Comuni interessati, possono individuare all'interno delle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE, aree territoriali caratterizzate da particolare frammentazione fondiaria delle aziende agricole, da particolari condizioni di svantaggio socio-economico, dalla presenza di strutture edilizie agricole di limitate dimensioni, entro le quali e' consentita la somministrazione di alimenti e bevande e di pasti a base di prodotti prevalentemente aziendali fino ad un massimo di trenta coperti giornalieri, indipendentemente dall'erogazione dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del presente comma.

  2. Nel caso in cui l'imprenditore agricolo svolga entrambe le attività di cui alle lettere a) e b), i rispettivi limiti sono ridotti di 1/3.


Articolo 7 - Norme particolari per la rivitalizzazione delle zone montane

  1. Nelle zone montane di cui alla Legge 25 luglio 1952, n. 991 il parametro di riferimento ai fini della determinazione della principalità dell'attività agricola di cui all'art. 5 e' costituito dal tempo-lavoro complessivamente impiegato nell'attività agro-forestale; tale norma si applica anche alle aziende singole e associate con superficie prevalentemente boscata ricadenti in zone montane e svantaggiate delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE.

  2. La presente norma non si applica in caso di superamento dei limiti di ricettività di cui al comma 1, lett. a) del precedente articolo.

TITOLO III
DISPOSIZIONI URBANISTICHE, EDILIZIE E SANITARIE


Articolo 8 - Disposizioni urbanistiche

  1. L'esercizio dell'agriturismo e' consentito nelle aree di cui all'art. 1 della LR 19 febbraio 1979, n. 10, e nelle zone classificate, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, "A" non urbanizzate ed "F" parchi, negli strumenti urbanistici comunali, purche' tale esercizio sia svolto comunque in connessione con l'attività agricola nel rispetto della disciplina di cui all'art. 5. E' altresi' consentita l'utilizzazione di locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nei centri abitati qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 9, primo comma, lett. b).

  2. I Comuni, all'interno delle zone di cui al primo comma, individuano, a mezzo di apposite varianti agli strumenti urbanistici adottate ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, secondo comma, lett. d) della LR 31 dicembre 1984, n. 74, le aree dove e' consentito il superamento dei limiti di ospitalità di cui all'art. 6, primo comma, lett. a) della presente legge.


Articolo 9 - Utilizzazione degli immobili esistenti e disciplina degli interventi edilizi

  1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche:

    1. i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo;
    2. i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nei centri abitati, individuati per mezzo del Piano di indirizzo di cui al successivo art. 17, qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo Comune o in un Comune limitrofo;
    3. gli edifici o parti di essi, esistenti sul fondo, già utilizzati per l'attività agricola e riconosciuti non più necessari alla conduzione dello stesso, secondo il procedimento disciplinato dall'art. 2 della LR 19 febbraio 1979, n. 10. A tale fine il piano aziendale o la relazione di cui all'art. 5 della presente legge equivalgono ai piani indicati dal suddetto articolo.

  2. Gli edifici utilizzati per attività agrituristica mantengono la loro destinazione d'uso a fini agricoli.

  3. L'utilizzazione del patrimonio edilizio rurale deve avvenire nel rispetto dei materiali costruttivi tipici, delle tipologie, degli elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi, con l'esclusione di tipologie riferibili a monolocali. La realizzazione di opere ed impianti di pertinenza ai fabbricati ad uso agrituristico nonche' delle aree per la sosta degli ospiti campeggiatori, dovrà avvenire nel corretto rispetto di un loro inserimento nel paesaggio circostante, con particolare cura per la sistemazione e gli arredi esterni, e garantendo un efficace sistema di smaltimento dei rifiuti e di dotazione idrica.

  4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 26 della Legge 29 febbraio 1985, n. 47, gli interventi consentiti per il recupero del patrimonio edilizio esistente sono quelli specificati all'art. 2 della Legge regionale 21 maggio 1980, n. 59, fatte salve eventuali disposizioni urbanistiche comunali più specifiche.

  5. Non e' consentita la ristrutturazione a fini agrituristici degli annessi agricoli costruiti ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della Legge Regionale 19 febbraio 1979, n. 10.

  6. Le concessioni edilizie relative agli interventi disciplinati dal presente articolo sono rilasciate previa sottoscrizione delle convenzioni o degli atti d'obbligo unilaterale di cui all'art. 5, terzo comma, della Legge Regionale 19 febbraio 1979, n. 10. Tali concessioni sono rilasciate gratuitamente ai sensi del medesimo articolo.

  7. Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l'attività agrituristica e per le attrezzature e i servizi ad essa afferenti.

  8. Gli edifici aziendali già deruralizzati ai sensi della Legge Regionale 19 febbraio 1979, n. 10 alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 3 giugno 1987, n. 36, sono utilizzabili per l'attività agrituristica previa sottoscrizione o integrazione delle convenzioni o degli atti d'obbligo di cui al sesto comma.

  9. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive di cui al punto 5.3 del D.M.LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236. Relativamente alla attività di ospitalità in alloggi tali disposizioni si applicano qualora la ricettività complessiva aziendale superi le sei camere.


Articolo 10 - Norme igienico-sanitarie

  1. I requisiti strutturali e igienico-sanitari degli alloggi agrituristici sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti comunali edilizi e di igiene per i locali di abitazione.

  2. Nella valutazione di tali requisiti deve essere tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici. In particolare ai fini della utilizzazione agrituristica e' consentito derogare ai limiti di altezza e di superficie aereo-illuminante previsti dalle norme di cui sopra, purche' vengano garantite condizioni strutturali ed igienico-sanitarie considerate sufficienti dall'accertamento dell'autorità sanitaria.

  3. Gli alloggi agrituristici devono essere dotati di servizi igienico-sanitari in ragione di almeno uno ogni quattro persone o frazioni di quattro, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi, fatti salvi gli alloggi agrituristici autorizzati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

  4. Al fine di promuovere ed incrementare l'attività escursionistica, le aziende agricole ricadenti in zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE, possono fornire ospitalità, ai sensi della presente legge, in immobili, ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri o altri percorsi di viabilità secondaria, che possiedono i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti all'art. 7 della Legge Regionale 10 gennaio 1987, n. 1.

  5. Qualora l'azienda agricola sia autorizzata dal Sindaco allo svolgimento di attività didattiche, gli immobili destinati ad ospitare gli utenti che usufruiscono delle suddette attività possono possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti all'art 3 della Legge Regionale 10 gennaio 1987, n. 1, modificati con Legge Regionale 25 gennaio 1993, n. 4.

  6. Nel caso di ospitalità in spazi aperti i servizi igienico- sanitari devono essere garantiti all'interno della struttura edilizia della azienda agricola nella misura di cui al terzo comma. All'interno della struttura edilizia aziendale deve essere altresi' previsto un ambiente attrezzato di lavello per stoviglie e lavatoio per panni.

  7. Gli spazi aperti devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

    • la superficie da destinare a tenda o altro mezzo autonomo di soggiorno deve essere non inferiore a 60 mq. distinta o meno in piazzola;
    • la sistemazione di tale superficie deve essere a prova di acqua e di polvere, realizzabile anche con inerbimento del terreno;
    • la superficie complessiva degli spazi aperti deve essere dotata di almeno un erogatore di acqua potabile, di idonea illuminazione e di un congruo numero di prese elettriche di corrente.

  8. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla Legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni. L'accertamento dell'idoneità dei locali, degli immobili e delle attrezzature utilizzati per tali attività ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, dovrà tenere conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici utilizzati e dell'effettiva dimensione dell'attività svolta, in applicazione dell'ultimo comma, art. 28, del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

  9. Il personale addetto alla preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande dovrà essere munito di libretto di idoneità sanitaria.

  10. Qualora l'azienda agricola organizzi attività didattiche, culturali e ricreative nei confronti di ospiti giornalieri,dovrà essere previsto almeno un servizio igienico ogni 15 ospiti o frazione di quindici.

  11. Per la sicurezza degli impianti valgono le norme di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 46.

  12. Le piscine facenti parte di aziende agrituristiche, riservate ai soli ospiti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 2, sono da considerare ad uso privato qualora presentino i seguenti requisiti e ricorrano le seguenti condizioni:

    1. siano a servizio di una ricettività non superiore a 30 persone;
    2. la superficie della vasca non superi i 140 mq.;
    3. la profondità massima dell'acqua non superi i 140 cm.;
    4. siano ubicate in un'area adeguatamente separata dalle restanti pertinenze aziendali.

  13. Per le piscine già esistenti all'entrata in vigore della presente legge e' ammessa una difformità fino ad una superficie della vasca non superiore ai 170 mq. E' fatta salva la normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque.

TITOLO IV
COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI. PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE


Articolo 11 - Competenze delle province

  1. Le Province provvedono a:

    1. trasmettere alla Giunta regionale le proprie proposte in merito al contenuto del Piano di Indirizzo per l'Agriturismo, secondo quanto previsto all'art. 17;
    2. curare l'attuazione del Piano di Indirizzo per l'Agriturismo;
    3. tenere la sezione provinciale dell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività agrituristica istituito ai sensi dell'art. 12;
    4. acquisire dati statistici riguardanti le strutture ricettive ed il movimento clienti, ai sensi della LR 23 febbraio 1988, n. 9, del Programma Statistico Nazionale di cui al D.L. 6 settembre 1989, n. 322, nonche' al Programma Statistico Regionale di cui alla LR 2 settembre 1992, n. 43.

  2. Le Province provvedono a trasmettere alla Giunta regionale, secondo le forme e i modi stabiliti dalla Giunta stessa, l'elenco ufficiale dei prezzi comunicati dai titolari di autorizzazione nonche' i dati dei servizi e delle attrezzature di ogni singola struttura ricettiva, opportunamente confermati o rettificati.

  3. Le Province individuano, altresi', le eventuali aree territoriali in cui e' consentita la somministrazione di alimenti e bevande e dei pasti, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, lett. d).


Articolo 12 - Elenco regionale dei soggetti abilitati ad esercitare l'agriturismo

  1. E' istituito l'elenco regionale dei soggetti abilitati ad esercitare l'agriturismo secondo le norme della presente legge. Tale elenco e' suddiviso in sezioni provinciali tenute dalle Province.

  2. La Provincia provvede, su domanda dell'interessato, alla iscrizione nella sezione provinciale dell'elenco, rilasciando apposito certificato.

  3. L'iscrizione nell'elenco e' negata, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:

    1. abbiano riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del Codice Penale, ovvero per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, previsti in leggi speciali;
    2. siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni o siano stati dichiarati delinquenti abituali;
    3. siano sottoposti a misure di prevenzione o abbiano procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione ai sensi dell'art. 7 della Legge 19 marzo 1990, n. 55.

  4. Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano il primo comma dell'art. 688 del Codice di procedura penale, l'art 10 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e il secondo comma, art. 7 della Legge 19 marzo 1990, n. 55.

  5. La Provincia provvede a effettuare verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione nella sezione provinciale dell'elenco.

  6. La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'elenco; tale cancellazione viene comunicata al Comune che provvede alla revoca dell'autorizzazione comunale di cui al successivo art. 13.

  7. Nella sezione provinciale dell'elenco, su segnalazione del Comune, viene annotata, per ciascun soggetto iscritto la data di rilascio dell'autorizzazione comunale di cui al successivo art. 13, la data di inizio e cessazione dell'attività agrituristica.


Articolo 13 - Autorizzazione comunale all'esercizio delle attività agrituristiche

  1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere attività agrituristica devono presentare al Comune dove ha sede l'immobile apposita domanda, cui devono essere allegati:

    1. la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e all'art. 5 della Legge 9 febbraio 1963, n. 59;
    2. copia del piano aziendale o della relazione di cui all'art. 5 della presente legge, trasmesso all'Ente Delegato competente per territorio;
    3. il certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 12;
    4. l'autorizzazione del proprietario alla utilizzazione, per attività agrituristica degli immobili, nel caso in cui la richiesta venga effettuata dall'affittuario, colono o mezzadro del fondo e o degli immobili;
    5. copia del libretto di idoneità sanitaria rilasciata al personale addetto alla preparazione e somministrazione dei pasti, alimenti e bevande;
    6. la dichiarazione di conformità degli impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione di energia elettrica alle norme di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 46.

  2. Ai fini della istruttoria delle domande il Comune acquisisce:

    1. il parere del competente servizio dell'Unità Sanitaria Locale relativamente alla idoneità degli immobili, dei locali e delle attrezzature da utilizzare per l'attività agrituristica;
    2. il parere espresso dall'Ente Delegato in agricoltura, competente per territorio, sulla principalità dell'attività agricola, sulla connessione e complementarietà dell'attività agrituristica e sulla possibilità di utilizzazione degli edifici aziendali a fini agrituristici, corredata, a seconda dei casi, da copia del piano aziendale o della relazione di cui al precedente articolo 5 o copia del piano di utilizzazione aziendale di cui all'art. 2 della Legge Regionale 19 febbraio 1979, n. 10 approvati dall'Ente Delegato.

  3. Ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni o concessioni edilizie per i locali da destinare ad attività agrituristica, il Comune acquisisce il parere di cui al punto b) del precedente comma.

  4. L'autorizzazione e' sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo ed ha durata triennale, con vidimazione annuale da parte del Comune. Alla scadenza del triennio o qualora siano intervenute variazioni rispetto alla situazione esistente al momento del rilascio dell'autorizzazione stessa, l'imprenditore agricolo presenta domanda di rinnovo dell'autorizzazione con le modalità di cui al primo comma, fatta salva la possibilità di autocertificazione per tutte quelle condizioni che non hanno subito variazioni. Il Comune, in fase di rinnovo della autorizzazione, verifica comunque le presenze effettivamente registrate nel triennio precedente.

  5. Nell'autorizzazione comunale dovranno essere specificate le attività agrituristiche ed i relativi limiti di cui all'art. 6, nonche', ove necessario, i periodi di apertura e le utenze annuali ammissibili.


Articolo 14 - Obblighi amministrativi

  1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica hanno l'obbligo di:

    1. iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla data fissata nell'autorizzazione;
    2. esporre al pubblico copia dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 13;
    3. osservare gli obblighi di cui all'art. 15;
    4. rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa, nonche' i prezzi comunicati ai sensi dell'art. 15;
    5. tenere un registro con le generalità delle persone alloggiate;
    6. comunicare l'arrivo e la partenza degli ospiti alla locale autorità di Pubblica Sicurezza;
    7. ottemperare agli adempimenti statistici previsti dall'art. 2 della Legge Regionale 23 febbraio 1988, n. 9, e dal Programma Statistico Nazionale di cui agli artt. 7 e 13 del D.L. 6 settembre 1989, n. 322;
    8. ottemperare agli ulteriori adempimenti statistici previsti dal Programma Statistico Regionale di cui all'art. 6 della Legge Regionale 2 settembre 1992, n 43.

  2. Il titolare di autorizzazione e' tenuto a comunicare al Comune la data di inizio dell'attività, la data di cessazione e, nel caso intenda procedere alla chiusura temporanea dell'esercizio, la durata di detta chiusura.

  3. I soggetti autorizzati sono tenuti a fornire, se richiesti, tutte le informazioni di cui al comma precedente al Comune, alla Provincia e all'Ente Delegato competente per territorio.


Articolo 15 - Pubblicità dei prezzi, dei servizi e delle attrezzature

  1. Ai sensi della Legge 25 agosto 1991, n. 284, entro il primo ottobre di ogni anno, i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica devono comunicare alla Provincia competente per territorio i prezzi giornalieri minimi e massimi che intendono praticare a partire dal primo gennaio dell'anno successivo.

  2. Entro il primo marzo di ogni anno, ai soggetti che abbiano presentato regolare comunicazione annuale nell'anno precedente, e' consentita la presentazione di una comunicazione suppletiva contenente i prezzi differenziati che si intendono praticare a partire dal primo giugno del medesimo anno.

  3. Insieme alla comunicazione dei prezzi, i medesimi soggetti comunicano altresi' i dati dei principali servizi e attrezzature dell'esercizio.

  4. La comunicazione dei prezzi e dei dati relativi ai servizi e alle attrezzature deve essere presentata utilizzando esclusivamente gli appositi modelli predisposti dalla Giunta regionale, compilati sulla base delle istruzioni ad essi allegate.

  5. E' fatto obbligo ai titolari di esporre in luogo ben visibile, nel locale di ricevimento degli ospiti, una tabella riassuntiva dei prezzi generali praticati e completi dell'elenco delle camere e/o delle unità abitative, con l'indicazione, per ciascuna di esse, dei principali servizi e attrezzature disponibili, dei letti aggiungibili e dei prezzi massimi applicabili. La tabella e' compilata a cura del titolare su apposito modello stabilito dalla Giunta regionale, sulla base delle istruzioni ad esso allegate.

  6. E' fatto obbligo ai titolari di esporre in ogni camera o unità abitativa, in luogo ben visibile, un cartellino, predisposto dalla Giunta regionale, contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi ad esso strettamente collegati.


Articolo 16 - Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche

  1. La Regione Toscana con apposito provvedimento effettuerà la classificazione delle strutture ricettive agrituristiche entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sulla base dei criteri di cui ai commi seguenti.

  2. Le strutture ricettive agrituristiche sono classificate, in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di un numero massimo di cinque spighe; la classificazione viene effettuata con l'attribuzione di un numero di spighe rapportato al punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.

  3. I requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione si distinguono in "requisiti obbligati", predeterminati e necessari per ciascun livello di classificazione, ed in "requisiti fungibili", tra loro sostituibili, che concorrono alla formazione del punteggio complessivo in base al quale viene determinata la classificazione.

  4. L'attribuzione della classifica, effettuata ai sensi del primo comma, e' obbligatoria ed e' condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio di attività agrituristiche.

  5. La denuncia dei requisiti dell'azienda avviene da parte del titolare in occasione della presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione comunale all'esercizio di attività agrituristiche ed e' accompagnata da una richiesta di assegnazione di una determinata classifica presentata utilizzando appositi modelli predisposti dalla Giunta regionale. Sulla base di tale richiesta, il Comune assegna la relativa classifica.

TITOLO V
PROGRAMMAZIONE E INCENTIVAZIONE FINANZIARIA


Articolo 17 - Piano di indirizzo per l'agriturismo e la rivitalizzazione delle aree rurali

  1. Il Consiglio regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione agricola comunitaria e nazionale approva, su proposta della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 9 giugno 1992, n. 26, il Piano di indirizzo per l'agriturismo e la rivitalizzazione delle aree rurali (PDI), predisposto con il concorso della Commissione Tecnica Regionale di cui all'art. 18 della presente legge. Il PDI viene ordinariamente aggiornato ogni triennio, in conformità all'arco di validità temporale del Programma Regionale di Sviluppo (PRS). Il PDI tiene conto degli atti di pianificazione territoriale di cui all'art. 6 della LR 26/92 sopra citata.

  2. Il PDI viene redatto sulla base delle proposte delle Province, le quali, sentiti i Comuni e le Comunità montane, trasmettono alla Giunta regionale le proprie proposte conformi agli obiettivi e agli atti di programmazione e pianificazione regionali e locali.

  3. Il PDI puo' definire, ad integrazione dei criteri e delle strategie del PRS, specifici obiettivi al cui perseguimento e' volta la presente legge.

  4. Il PDI dispone:

    1. le modalità tecniche, procedurali e operative per l'applicazione della presente legge;
    2. l'individuazione dei Comuni di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 5 dicembre 1985, n. 730;
    3. gli indirizzi tecnici, organizzativi e di merito per le attività di conoscenza, di studio e di ricerca, da svolgere anche d'intesa con gli Enti Locali e con gli altri soggetti pubblici e privati, volte ad una migliore conoscenza e programmazione dell'attività.

  5. Nei casi in cui il PDI preveda che il perseguimento di obiettivi programmati avvenga mediante progetti operativi di iniziativa regionale, la Regione procede all'approvazione di piani programma ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 9 giugno 1992, n. 26.

  6. Per gli aspetti connessi con l'attività di promozione della domanda agrituristica il PDI deve prevedere specifico rinvio al Programma Promozionale delle risorse turistiche, che dovrà contenere apposita sezione dedicata alla promozione dell'agriturismo.


Articolo 18 - Commissione Tecnica Regionale per l'Agriturismo

  1. La Giunta regionale costituisce presso il Dipartimento Agricoltura e Foreste la Commissione Tecnica Regionale per l'Agriturismo, composta da tre rappresentanti delle Associazioni agrituristiche regionali e da quattro dirigenti o funzionari designati dai Dipartimenti Attività Produttive, Turismo, Formazione Professionale e Servizi alle Imprese, Agricoltura e Foreste, Urbanistica e Sicurezza Sociale.

  2. La Commissione e' presieduta dal dirigente o funzionario designato dal Dipartimento Agricoltura e Foreste.

  3. La Commissione ha il compita di:

    1. concorrere alla formazione e attuazione del Piano di Indirizzo per l'Agriturismo e dei Piani-Programma di cui all'art. 17;
    2. esprimere parere in merito ai programmi relativi alla formazione professionale per l'agriturismo e sui programmi di promozione e pubblicità del settore.


Articolo 19 - Incentivi finanziari

  1. Alle imprese agricole singole o associate che esercitano attività agrituristica si applicano le norme di incentivazione finanziaria previste dalle vigenti leggi di finanziamento nel settore agricolo.

  2. Il Piano di Indirizzo per l'Agriturismo di cui all'art. 17 puo' prevedere le aree di intervento finanziario, la quota complessiva di risorse da destinare all'agriturismo, la spesa massima ammissibile per investimenti agrituristici, nonche' l'entità delle agevolazioni finanziarie.

TITOLO VI
VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI


Articolo 20 - Vigilanza e controllo

  1. La vigilanza e il controllo sull'applicazione delle disposizioni della presente legge, sono esercitati dagli organi di polizia municipale e dai Servizi d'Igiene delle Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti.

  2. La vigilanza e il controllo sull'osservanza degli obblighi di cui all'art. 14, lett. g) ed h) e dell'art. 15 sono esercitati dalle Province, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti.


Articolo 21 - Sanzioni amministrative

  1. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui all'art. 3 della presente legge e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

  2. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa o occasionale le attività agrituristiche proprie dell'imprenditore agricolo sprovvisto dell'autorizzazione di cui all'art. 13 della presente legge e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 2.500.000 a L. 15.000.000. Il Sindaco con propria ordinanza dispone la chiusura dell'esercizio aperto senza l'autorizzazione di cui all'art. 13. La suddetta autorizzazione non puo' essere rilasciata per il periodo di un anno dal provvedimento di chiusura.

  3. Il titolare di impresa agrituristica che utilizza i locali e gli spazi destinati ad alloggiare gli ospiti per un numero di posti superiore a quello autorizzato e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.500.000 a L. 9.000.000.

  4. Il titolare di impresa agrituristica e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L 500.000 a L. 3.000.000 nei seguenti casi:

    1. attribuzione al proprio esercizio, con scritti, stampati ovvero pubblicazione con qualsiasi altro mezzo, di un'attrezzatura non conforme a quella esistente o di una denominazione diversa da quella autorizzata;
    2. mancato rispetto dei periodi di apertura dichiarati nell'autorizzazione;
    3. mancata esposizione al pubblico di copia dell'autorizzazione comunale;
    4. violazione degli obblighi di cui alla presente legge non altrimenti sanzionati.

  5. Il titolare di impresa agrituristica che non ottempera agli obblighi di cui all'art 15 della presente legge ovvero applica prezzi diversi da quelli comunicati e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 250.000 a L. 1.500.000.

  6. Qualora sia accertata la violazione di cui al terzo comma, oltre alla classificazione pecuniaria viene disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da tre a trenta giorni

  7. Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dai commi precedenti sono raddoppiate; viene altresi' disposta la chiusura dell'esercizio da 3 a 30 giorni. In caso di reiterate violazioni, il Comune puo' procedere alla revoca della autorizzazione.

  8. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, del presente articolo sono applicate dal Comune, ed i relativi proventi sono da esso direttamente introitati; le sanzioni di cui al comma 5 sono applicate dalla Provincia ed i relativi proventi sono da essa direttamente introitati.

  9. Sono fatte salve le altre disposizioni di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie".

  10. Per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le norme statali e regionali vigenti.


Articolo 22 - Sospensione e revoca della autorizzazione

  1. Qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi e oggettivi in base ai quali e' stata concessa l'autorizzazione ovvero vengano accertate irregolarità sulla conduzione dell'esercizio, il Comune fissa un termine entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità eliminate; nei casi più gravi sospende fino a tale termine l'autorizzazione.

  2. Qualora i requisiti non possano essere ripristinati e le irregolarità sanate, il Comune revoca l'autorizzazione senza fissare il termine ovvero senza attendere la scadenza.

  3. L'autorizzazione e' altresi' revocata nei seguenti casi:

    1. qualora la regolarizzazione prevista non sia effettuata nel termine assegnato ai sensi del primo comma;
    2. qualora l'interessato non abbia iniziato l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione per l'inizio dell'attività stessa, ovvero abbia sospeso l'attività senza darne comunicazione al Comune.

  4. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

  5. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati alla Sezione provinciale dell'elenco degli operatori agrituristici al fine di un suo aggiornamento nonche' all'Ente Delegato competente per territorio per l'eventuale revoca di provvidenze concesse e recupero delle somme erogate.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE


Articolo 23 - Norma finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e decorrenti dall'anno 1994 si provvede con legge di bilancio.


Articolo 24 - Norme transitorie

  1. E' abrogata la Legge Regionale 3 giugno 1987, n. 36, "Disciplina delle attività agrituristiche".

  2. Gli atti ed i provvedimenti autorizzatori pendenti sono fatti salvi se conformi alle disposizioni della presente legge.

  3. Fino al'entrata in vigore del PDI di cui all'art. 17 della presente legge, restano valide le norme contenute nel Programma Regionale Agrituristico di cui alle Deliberazioni C.R. 4 aprile 1989, n. 104, e 27 febbraio 1990, n. 100, che non siano in contrasto con la presente legge.








VENETO

LEGGE REGIONALE 18 APRILE 1997, n. 9 "Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica".


Articolo 1 - Finalità.

  1. La Regione, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria ed in armonia con la legge 5 dicembre 1985, n. 730, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l'attività agrituristica, allo scopo di:

    1. assicurare la permanenza dei produttori singoli ed associati nelle zone rurali, attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento dei redditi aziendali, soprattutto nelle aree montane, svantaggiate e protette;
    2. salvaguardare e tutelare l'ambiente ed il patrimonio edilizio rurale attraverso un equilibrato rapporto tra città e campagna;
    3. valorizzare i prodotti tipici e le produzioni locali;
    4. sviluppare il turismo sociale giovanile;
    5. favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo;
    6. favorire la conservazione e la conoscenza delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo agricolo;
    7. creare nuovi posti di lavoro nell'ambito della famiglia rurale;
    8. favorire la diversificazione dell'offerta turistica;
    9. promuovere la conservazione e la tutela del paesaggio agricolo, la valorizzazione delle risorse naturali e dei beni storico-culturali.


Articolo 2 - Definizione di attività agrituristica.

  1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicultura, allevamento del bestiame, che devono rimanere principali.

  2. Rientrano tra tali attività:

    1. dare ospitalità, per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
    2. dare accoglimento in spazi aperti, purché attrezzati di servizi essenziali in conformità alle norme igienico-sanitarie, destinati alla sosta di campeggiatori e caravans, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 31;
    3. somministrare pasti e bevande ricavati da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne od esterne all'azienda compresi gli alcoolici e superalcoolici tipici dell'ambito regionale. Tali pasti devono essere costituiti esclusivamente da piatti tipici dell'ambiente rurale veneto. La materia prima usata deve provenire dall'azienda, in termini di valore, per almeno il sessanta per cento nelle zone di pianura e collina, e per almeno il venticinque per cento nelle zone di montagna. La rimanente quota deve provenire da produttori agricoli singoli od associati a cooperative agricole di trasformazione e vendita di prodotti. È consentito non più del quindici per cento in valore di prodotti diversi;
    4. somministrare spuntini e bevande ricavati prevalentemente da prodotti aziendali;
    5. organizzare attività ricreative e culturali finalizzate al trattenimento degli ospiti;) vendere i prodotti della propria azienda, ancorché lavorati in proprio, nonché quelli ricavati da
    6. materie prime dell'azienda attraverso lavorazioni esterne;
    7. trasformare prodotti derivati dall'azienda da destinare ad uso agrituristico;
    8. allevare cavalli, per scopi di agriturismo equestre ed altre specie animali a fini di richiamo turistico.

  3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono considerate, a tutti gli effetti, integratrici del reddito aziendale.


Articolo 3 - Piano agrituristico aziendale.

  1. Per la verifica del rapporto di connessione e complementarietà di cui all'articolo 2 comma 1, coloro che intendono iscriversi all'elenco degli operatori agrituristici, devono presentare al Presidente della Commissione agrituristica provinciale, il Piano agrituristico aziendale.

  2. Il Piano, in relazione alla estensione ed alle dotazioni strutturali dell'azienda, alla natura e varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, agli spazi disponibili negli edifici e nelle adiacenze, al numero degli addetti ed al grado del loro impegno agricolo, definisce in particolare:

    1. il numero delle giornate di attività di cui alla lettera c) comma 2 dell'articolo 2 che comunque non può superare le centosessanta annue in presenza di ottanta posti a sedere, o le duecentodieci annue in presenza di sessanta posti a sedere;
    2. il numero dei posti letto con un massimo di trenta;
    3. il numero delle persone ospitabili in spazi aperti con un massimo di trenta.

  3. La Giunta regionale, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il modello di Piano agrituristico aziendale di cui al comma 1.

  4. Il Piano agrituristico aziendale può essere aggiornato, su richiesta dell'interessato da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, per l'anno successivo.

  5. Le risultanze istruttorie del piano, relativamente a quanto previsto al comma 2 devono venire riportate nell'autorizzazione comunale di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.


Articolo 4 - Idoneità all'esercizio dell'attività agrituristica.

  1. Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c. singoli ed associati, che svolgono attività agricola da almeno un biennio, mediante l'utilizzazione della propria azienda.

  2. Il limite temporale di cui al comma 1 non si applica a parenti ed affini fino al terzo grado che subentrano nella titolarità dell'azienda medesima.

  3. L'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del c.c. è svolto dall'Ispettorato regionale dell'agricoltura competente per territorio, il quale rilascia apposita certificazione.

  4. Gli imprenditori possono avvalersi esclusivamente dei familiari di cui all'articolo 230 bis del c.c., ancorché conviventi e di propri dipendenti.

  5. Per l'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 9, è richiesta l'iscrizione ad un corso formativo per operatori agrituristici di almeno cento ore organizzato su base provinciale o interprovinciale dalle associazioni agrituristiche riconosciute a livello nazionale o dagli enti formativi riconosciuti a livello regionale. ().

  6. Per l'iscrizione al corso formativo per operatori agrituristici è necessario possedere i requisiti di cui al comma 1.

  7. I corsi sono finanziati dalla Giunta regionale e devono prevedere lezioni teorico-pratiche nelle seguenti materie:

    1. legislazione agrituristica;
    2. organizzazione e gestione aziendale;
    3. obblighi tributari;
    4. normativa igienico-sanitaria;
    5. trasformazione dei prodotti;
    6. gestione della recettività.

  8. Per gli operatori agrituristici già iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 15 , alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non è richiesta la frequenza del corso formativo di cui al comma 5.

  9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, i soggetti interessati devono presentare un attestato di frequenza ai corsi di cui al comma 5 e aver sostenuto un colloquio finale innanzi alla Commissione agrituristica provinciale.


Articolo 5 - Classificazione delle aziende agrituristiche.

  1. Al fine di promuovere la conoscenza del livello dei servizi e la qualificazione dell'offerta agrituristica, è istituita la classificazione delle aziende agrituristiche.

  2. Gli operatori agrituristici, all'atto della richiesta della autorizzazione comunale di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, devono aver presentato domanda di classificazione della propria azienda agrituristica alla Commissione agrituristica provinciale di cui all'articolo 10, la quale si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento della domanda medesima.

  3. I soggetti già in possesso di autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare domanda di classificazione alla Commissione agrituristica provinciale, entro sei mesi dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, del provvedimento di classificazione di cui al comma 4.

  4. La Giunta regionale entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva apposito provvedimento di classificazione, che deve prevedere:

    1. parametri indicativi per le diverse attività e servizi erogati;
    2. procedure di assegnazione e variazione della classifica assegnata;
    3. procedure di variazione dei parametri.

  5. La simbologia da utilizzare è approvata dalla Giunta regionale sulla base di quella stabilita a livello nazionale dalle associazioni agrituristiche.


Articolo 6 - Immobili destinati all'agriturismo.

  1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'aggregato abitativo, definito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari per la conduzione dello stesso.

  2. Possono altresì essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo purché svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati, sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.

  3. L'utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici e dei fondi rustici censiti come rurali.

  4. La sistemazione degli immobili da destinare all'uso agrituristico può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro.

  5. La ristrutturazione deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche rurali dell'edificio, conservandone l'aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici, con l'uso di materiale tipico della zona e nel rispetto della ; per il restauro e il risanamento conservativo degli edifici aventi caratteristiche di particolare pregio architettonico, storico o ambientale, l'utilizzo dei locali ai fini agrituristici è consentito anche in deroga ai limiti di altezza previsti dagli strumenti urbanistici.

  6. Gli ampliamenti previsti dal terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, sono eseguiti nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 11 della medesima legge. Nelle more dell'applicazione del predetto articolo 11, il Comune individua con apposita deliberazione consiliare i fabbricati ed i complessi rustici per i quali, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, sono consentiti gli ampliamenti.

  7. L'attività agrituristica può essere svolta dalle aziende agricole indipendentemente dalla localizzazione determinata dagli strumenti urbanistici vigenti.

  8. Le concessioni edilizie relative agli interventi di cui al presente articolo sono rilasciate a titolo gratuito agli imprenditori agricoli a titolo principale, purché gli interessati si obblighino con il comune a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno dieci anni dal rilascio della concessione medesima.

  9. Gli obblighi di cui al comma 8 sono assunti mediante convenzione o atto unilaterale d'obbligo, da trascriversi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del codice civile, a cura del comune ed a spese del concessionario.

  10. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le prescrizioni per le strutture recettive di cui al DM 14 giugno 1989, n. 236. Relativamente all'attività di ospitalità in alloggi, tali disposizioni si applicano qualora la ricettività complessiva aziendale superi le sei stanze.


Articolo 7 - Norme igienico-sanitarie.

  1. I locali destinati ad uso agrituristico devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per le abitazioni.

  2. Nella valutazione di tali requisiti, deve essere tenuto conto delle peculiari caratteristiche di ruralità degli edifici. Ai fini delle utilizzazione agrituristica è consentito derogare ai limiti di altezza e di superficie aero-illuminante previsti dalle norme di cui sopra, purché vengano garantite condizioni strutturali ed igienico sanitarie considerate sufficienti in fase di accertamento da parte dell'autorità sanitaria.

  3. Le abitazioni agrituristiche devono essere dotate di almeno un locale da bagno completo per ogni sei posti letto e stanze sistemate con arredamento decoroso.

  4. La produzione e la vendita di sostanze alimentari sono soggette alle disposizioni della legge 30 aprile 1962, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.


Articolo 8 - Delega alle province.

  1. Le funzioni amministrative di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 e 15 sono delegate alle province.

  2. Le Province nell'esercizio delle funzioni delegate, sono tenute ad osservare le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale.

  3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.

  4. La Giunta regionale, in caso di accertato inadempimento e previa formale diffida del Presidente, propone al Consiglio la revoca della delega.


Articolo 9 - Elenco degli operatori agrituristici.

  1. È istituito, ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 l'elenco degli operatori agrituristici tenuto dalle Amministrazioni provinciali.

  2. All'elenco di cui al comma 1 possono essere iscritti i soggetti di cui all'articolo 4 comma 1 che siano iscritti ai corsi di formazione di cui al comma 5 del medesimo articolo.

  3. La qualifica di operatore agrituristico e la denominazione azienda agrituristica o agriturismo devono essere utilizzate esclusivamente dai soggetti iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici.

  4. Presso le Amministrazioni provinciali è tenuto inoltre un registro nel quale vengono annotati la data di inizio dell'attività, i dati riferiti alle lettere a), b) e, c) comma 2 dell'articolo 3, eventuali sanzioni comminate, le risultanze della vigilanza, nonché ogni altra notizia ritenuta utile.


Articolo 10 - Commissione agrituristica provinciale.

  1. È istituita, presso ogni provincia, la Commissione agrituristica provinciale.

  2. La Commissione, ai fini dell'iscrizione degli operatori agrituristici nell'elenco di cui all'articolo 9, accerta la sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 2 e la insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

  3. La Commissione, per l'accertamento preliminare dei requisiti di connessione e complementarietà, verifica, avvalendosi anche degli Ispettorati regionali per l'agricoltura competenti per territorio, i contenuti del Piano agrituristico aziendale.

  4. La Commissione è composta da:

    1. il Presidente della provincia o un suo delegato con funzioni di Presidente;
    2. due membri, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
    3. il dirigente responsabile dell'Ispettorato regionale dell'agricoltura quale membro effettivo e altro funzionario dello stesso ufficio quale membro supplente;
    4. sei membri, di cui tre effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale;
    5. quattro membri di cui due effettivi e due supplenti designati dalla amministrazione provinciale tra i responsabili dei settori turismo ed agricoltura;
    6. due membri, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dalle Comunità montane della provincia, limitatamente alle province montane o parzialmente montane;
    7. un rappresentante designato dalle associazioni turistiche più rappresentative a livello regionale di cui alle lettere a), b) e c) comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13;
    8. il sindaco o suo delegato, del Comune nel cui territorio ricade l'azienda agrituristica.

  5. Funge da segretario della Commissione un funzionario dell'Amministrazione provinciale.

  6. Le designazioni di cui al comma 4 devono pervenire al Presidente della Provincia entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la Commissione, ancorché incompleta, può essere validamente costituita, purché siano pervenute almeno il cinquanta per cento delle designazioni. Sono fatte salve le eventuali successive integrazioni.

  7. La Commissione rimane in carica per la durata dell'Amministrazione che l'ha espressa.

  8. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di un numero di componenti pari almeno alla metà degli assegnati. Nell'ipotesi di cui alla seconda parte del comma 6 è richiesta la presenza di almeno quattro componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando fra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

  9. Ai componenti designati, di cui alle lettere b), d), f) e g) del comma 4, è corrisposta un'indennità di presenza e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista dalla legge regionale 6 agosto 1987, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni.


Articolo 11 - Procedure.

  1. Sono abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche i soggetti iscritti nell'elenco. L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

  2. L'istanza per l'iscrizione all'elenco va presentata alla Commissione agrituristica provinciale, corredata dal Piano agrituristico aziendale di cui all'articolo 3. Entro il termine di novanta giorni dalla presentazione delle domande, la Commissione, accertata la sussistenza dei requisiti e verificato il rapporto di connessione e di complementarietà, provvede all'iscrizione, dandone comunicazione agli interessati. Qualora sia trascorso il suddetto termine senza che l'interessato abbia ottenuto risposta, la domanda si intende accolta. Avverso il diniego di iscrizione è ammesso ricorso in opposizione, entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

  3. L'iscrizione ha validità annuale ed è automaticamente rinnovata qualora non vi siano comunicazioni di cessazione dell'attività, da parte del titolare, o non sopravvengano le condizioni per la revoca previste dall'articolo 12.


Articolo 12 - Verifica e revoca dell'autorizzazione.

  1. La Commissione agrituristica provinciale effettua verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco, nonché verifiche nell'applicazione del Piano agrituristico aziendale.

  2. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1 la Commissione agrituristica provinciale si avvale di personale provinciale qualificato e può chiedere l'intervento degli Ispettori di vigilanza di cui all'articolo 19.

  3. La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'elenco e la revoca dell'autorizzazione comunale.

  4. La cancellazione dall'elenco comporta la restituzione delle provvidenze concesse ai sensi dell'articolo 15, sempreché sia disposta entro i termini di cui all'articolo 18.


Articolo 13 - Obblighi degli operatori agrituristici.

  1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche sono obbligati a:

    1. esporre al pubblico l'autorizzazione comunale;
    2. rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione medesima;
    3. comunicare al Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, per l'anno successivo, una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe minime e massime per le attività indicate nell'autorizzazione;
    4. osservare il disposto di cui all'articolo 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773;
    5. rispettare le tariffe comunicate al comune;
    6. apporre all'esterno dell'edificio, in modo stabile e ben visibile, una targa, corrispondente al modello approvato dalla Giunta regionale, con la denominazione Azienda Agrituristica ed all'interno una tabella indicante i piatti tipici dell'azienda;
    7. comunicare al Sindaco e alla Commissione agrituristica provinciale entro trenta giorni, l'eventuale cessazione dell'attività agrituristica.

  2. Entro due anni dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 9, gli operatori, fatti salvi eventuali impedimenti non dipendenti dalla loro volontà, devono iniziare l'attività agrituristica, pena la decadenza dell'iscrizione stessa e la restituzione delle provvidenze concesse.


Articolo 14 - Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.

  1. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.

  2. Tale programma, redatto ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, individua le zone di prevalente interesse agrituristico e definisce gli obiettivi e gli indirizzi dello sviluppo agrituristico, nonché la ripartizione delle risorse finanziarie relativamente a:

    1. concessione di contributi per gli interventi secondo le modalità previste dall'articolo 15;
    2. interventi da attuare per attività di studio, ricerca e formazione professionale, secondo le modalità previste dall'articolo 16;
    3. iniziative di promozione dell'offerta agrituristica come previsto dall'articolo 17;
    4. interventi in favore di strutture cooperative per la trasformazione e lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici da destinare ad uso agrituristico.

  3. Il programma regionale agrituristico è trasmesso al Ministero per le risorse agricole alimentari e forestali.


Articolo 15 - Provvidenze.

  1. Agli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura sottoindicata per:

    1. restauro e adattamento dei fabbricati indicati all'articolo 6 per ricavarne locali da destinare:
      1. alla conservazione, preparazione, trasformazione, vendita diretta o al consumo dei prodotti prevalentemente ottenuti in azienda: lire 4 milioni per ogni locale;
      2. alla ricettività, fino a un massimo di trenta posti letto per azienda: lire 2 milioni per ogni posto letto;
      3. alla realizzazione di alloggi: lire 30 milioni per ogni alloggio completo;
    2. arredamento dei locali di cui alla lettera a): lire 4 milioni per i locali di cui al numero 1) e lire 1 milione per ogni posto letto;
    3. installazione, manutenzione straordinaria e miglioramento delle strutture igienico-sanitarie, di impianti termici, idrici, telefonici ed informatici nei locali di cui alla lettera a): lire 4 milioni;
    4. allestimento di agricampeggi in aree dichiarate agricole dagli strumenti urbanistici e attrezzate per la sosta di tende e caravan: lire 10 milioni;
    5. attrezzature e dotazioni diverse da quelle individuate alle lettere precedenti finalizzate all'esercizio di attività sportive e ricreative: lire 7 milioni;
    6. ricavo dei locali per esposizione di prodotti, attrezzi ed altri elementi della civiltà rurale o per l'organizzazione di attività ricreative e culturali: lire 4 milioni per ogni locale.

  2. Sono escluse dal contributo le opere riguardanti la manutenzione ordinaria. Il contributo regionale non può superare la somma complessiva di 20 mila ECU a favore di singoli e di 40 mila ECU a favore di cooperative agrituristiche su un arco di tempo di tre anni.

  3. Per le opere realizzate in zone montane e svantaggiate, gli importi suindicati sono maggiorati del venticinque per cento. Nella erogazione delle provvidenze è data preferenza agli imprenditori agricoli a titolo principale con priorità ai coltivatori diretti, nonché ai loro familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile. È data inoltre priorità ad iniziative finalizzate alla realizzazione di alloggi e di strutture destinate alla trasformazione dei prodotti aziendali, nonché agli adeguamenti strutturali finalizzati all'abbattimento della barriere architettoniche.

  4. In particolare le cooperative agrituristiche possono ottenere l'intervento regionale per investimenti quali sistemazione di fabbricati da destinare a punti di vendita, ristoro o lavorazione dei prodotti, sistemazione di aree attrezzate per lo sport e il tempo libero, nonché acquisto di attrezzature e mezzi necessari a svolgere attività di servizio in favore degli associati per le attività di cui all'articolo 2 della presente legge.

  5. In alternativa ai contributi di cui al presente articolo, e nel rispetto dei massimali di cui al comma 2 può essere accordato un concorso negli interessi su mutui della durata massima di venti anni con il limite di lire 100 milioni per i singoli e di lire 200 milioni per le cooperative agrituristiche. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili per le medesime opere, attrezzature e iniziative con analoghi benefici previsti da altre normative regionali, statali o comunitarie.

  6. I mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono assistiti dal fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.

  7. Le Province concorrono finanziariamente negli interventi, nella misura annualmente determinata nel programma di cui all'articolo 14.


Articolo 16 - Programmi di sviluppo.

  1. La Giunta regionale può concedere contributi fino al settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile e fino ad un massimo di lire 50.000.000, sulla base di specifici programmi, a favore di associazioni agrituristiche per iniziative di studio, ricerca, formazione e qualificazione professionale nel settore dell'agriturismo.

  2. La Regione può inoltre finanziare corsi di formazione per operatori agrituristici nell'ambito del programma regionale per la formazione professionale di cui alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modificazioni.

  3. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili per le medesime iniziative con analoghi benefici previsti da altre normative regionali statali o comunitarie.


Articolo 17 - Piani agrituristici.

  1. Possono essere concessi contributi, fino al settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile, in favore di Province, Comunità montane e Comuni per la realizzazione di piani integrati di sviluppo agrituristico, avventi come finalità:

    1. la realizzazione o il miglioramento di servizi e infrastrutture volte allo sviluppo agrituristico;
    2. il recupero del patrimonio edilizio rurale con i limiti di cui all'articolo 4 della legge egionale 5 marzo 1985, n. 24;
    3. lo studio, la realizzazione e la promozione di itinerari agrituristici;
    4. le attività di promozione e pubblicizzazione delle iniziative agrituristiche;
    5. iniziative di valorizzazione dell'ambiente rurale, di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici.

  2. I piani integrati sono approvati dalla Giunta regionale e inseriti nel programma regionale agrituristico.

  3. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili per le medesime iniziative, con analoghi benefici previsti da altre normative regionali, statali o comunitarie.


Articolo 18 - Vincolo di destinazione.

  1. I beneficiari degli interventi di cui all'articolo 15 devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere e delle attrezzature rispettivamente per dieci e cinque anni, a partire dalla data di erogazione dei benefici.


Articolo 19 - Vigilanza.

  1. La vigilanza spetta alle Province le quali controllano lo svolgimento delle attività agrituristiche avvalendosi degli Ispettori di vigilanza di cui all'articolo 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, riconosciuti ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, nonché di proprio personale qualificato nella materia.

  2. Dei risultati della vigilanza vengono informate le Commissioni agrituristiche provinciali di cui all'articolo 10.


Articolo 20 - Sanzioni.

  1. Chiunque eserciti l'attività agrituristica sprovvisto della relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 15.000.000 ed alla immediata chiusura dell'attività agrituristica.

  2. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro:

    1. da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 nel caso di violazione delle norme contenute alle lettere c) e d), comma 2 dell'articolo 2;
    2. da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 nel caso di violazione delle norme contenute alle lettere a), b), e c) comma 2 dell'articolo 3;
    3. da lire 200.000 a lire 600.000 nel caso di violazione delle norme contenute al comma 4 dell'articolo 4;
    4. da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 nel caso di violazione delle norme contenute al comma 3 dell'articolo 9;
    5. da lire 500.000 a lire 1.000.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell'articolo 13.

  3. In caso di più violazioni nel corso dell'anno degli obblighi di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 e nel caso in cui i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 22 non ottemperino all'obbligo di presentare il piano agrituristico nel termine ivi indicato, viene disposta, dal Sindaco del Comune dove ha sede l'azienda agrituristica, la sospensione dell'autorizzazione con effetto immediato fino alla definizione del procedimento amministrativo.

  4. Per l'applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

  5. Delle sanzioni è data comunicazione alla Provincia di competenza.


Articolo 21 - Regolamento di attuazione.

  1. Il Consiglio regionale approva il regolamento di attuazione della presente legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.


Articolo 22 - Norma transitoria.

  1. I soggetti iscritti all'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 7 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 15, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 9.

  2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare alla Commissione agrituristica provinciale il Piano di cui al comma 1 dell'articolo 3 entro un anno dalla approvazione del relativo modello da parte della Giunta regionale, e devono adeguarsi alle risultanze istruttorie entro un anno dalla approvazione del Piano da parte della Commissione medesima.

  3. Le Commissioni provinciali per l'agriturismo di cui all'articolo 8, della legge regionale 18 luglio 1991, n. 15, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad operare fino alla scadenza delle Amministrazioni che le hanno espresse.

  4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 21, sono fatte salve le disposizioni di cui alla circolare regionale 12 marzo 1993, n. 9 emanata ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 15.


Articolo 23 - Abrogazioni.

  1. Sono abrogati:

    1. la legge regionale 18 luglio 1991, n. 15;
    2. l'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 30.


Articolo 24 - Norma finanziaria.

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 10 della presente legge da corrispondere alla province quale rimborso delle spese per l'esercizio della presente delega, si provvede mediante utilizzo dei fondi già iscritti al capitolo n. 4100 "Fondo per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle Province" del bilancio di previsione 1997 e successivi.

  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 14, 15 e 16 della presente legge, quantificabili in lire 700.000.000 per l'anno 1997, si fa fronte mediante riduzione di equivalente importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 11052 "Contributi per attività agrituristiche (legge regionale 18 luglio 1991, n. 15)" dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1997 e contemporanea istituzione dei capitoli n. 11048 denominato "Contributi ad enti pubblici e soggetti privati per l'attività agrituristica" con lo stanziamento di lire 200.000.000, in termini di competenza e di cassa, e n. 11050 denominato "Contributi in conto capitale per lo sviluppo agrituristico" con lo stanziamento di lire 500.000.000, in termini di competenza e di cassa.

  3. Gli oneri derivanti dal funzionamento delle Commissioni agrituristiche provinciali di cui all'articolo 10 della presente legge sono a carico del capitolo n. 3002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese" dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio 1997.